Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. Gli strumenti di programmazione territoriale e urbanistica, di seguito denominate «strumenti», hanno funzioni di indirizzo e sono distinti in strumenti di previsione generale e in strumenti di previsione attuativa.
      2. La formazione degli strumenti è costituita da due fasi distinte: le previsioni di massima e le previsioni esecutive.
      3. Ai fini dell'applicazione degli strumenti, il governo del territorio è realizzato mediante i seguenti schemi di previsione:

          a) schema generale di massima;

          b) schema generale esecutivo;

          c) schema attuativo di massima;

          d) schema attuativo esecutivo.

      4. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e princìpi della legislazione dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, anche ai fini degli obblighi internazionali dello Stato.